Art. 1

In vigore dal 1 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n) 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 177 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in scienze linguistiche presso la facoltà di lettere e filosofia. Scuola di perfezionamento in scienze linguistiche Art. 178. - Alla facoltà di lettere e filosofia è annessa una scuola di perfezionamento in scienze linguistiche, che ha lo scopo di promuovere a livello post universitario studi di linguistica generale, storica e comparata. Art. 179. - La scuola ha la durata di due anni, ha sede nell'istituto di glottologia e ne è direttore uno dei titolari della cattedra di glottologia nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola. Il direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il consiglio della scuola è composto dai docenti che vi insegnano ed è presieduto dal direttore. Art. 180. - Alla scuola sono ammessi laureati in lettere e in filosofia o in lingue e letterature straniere moderne. Il numero massimo di allievi che annualmente possono essere accolti al primo corso, è fissato dal consiglio della scuola, in rapporto alle possibilità didattiche dell'istituto e dei docenti. L'immatricolazione è subordinata alla presentazione del curriculum degli studi, della tesi di laurea e di eventuali pubblicazioni e titoli in base ai quali il consiglio della scuola formula una graduatoria di merito. Per l'ammissione può essere richiesto un colloquio. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 181. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: Linguistica generale; Linguistica indoeuropea; Linguistica indiana; linguistica iranica; Linguistica tocaria; Linguistica balto-slava; Linguistica armena; Linguistica germanica; Linguistica celtica; Linguistica greca; Linguistica egeo-anatolica; Linguistica ittita; Linguistica italica; Linguistica latina; Linguistica latino tarda; Linguistica romanza; Dialettologia italiana; Linguistica semitica; Linguistica ugro-finnica; Fonetica generale e sperimentale; Storia della glottologia; Linguistica matematica e computazionale. I corsi possono essere integrati da esercitazioni e da conferenze di eminenti studiosi italiani e stranieri. Art. 182. - Gli allievi devono frequentare annualmente almeno due corsi a scelta tra quelli attivati nell'anno in corso. Qualora, in ciascun anno, l'iscritto non abbia frequentato assiduamente i corsi, può essere ammesso a ripetere l'anno stesso una sola volta, prima di essere dimesso definitivamente. Art. 183. - Il corso si conclude con la presentazione di un lavoro scientifico, che è sottoposto all'esame di cinque professori di riconosciuta competenza nel campo delle scienze linguistiche, anche non appartenenti all'Università di Pisa, designati, per ciascun allievo dal consiglio direttivo. A coloro che ottengono dai predetti cinque commissari la dichiarazione di dignità di pubblicazione del lavoro compilato, viene rilasciato il diploma di perfezionamento in scienze linguistiche. Il lavoro stesso è poi pubblicato, a cura della scuola. Art. 184. - Spetta al direttore della scuola il compito di stabilire lo svolgimento degli insegnamenti e l'accertamento della frequenza. Gli insegnamenti vengono affidati dalla facoltà su proposta del direttore, sentito il consiglio della scuola. Art. 185. - L'iscrizione alla scuola è gratuita. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 57. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1075#art-1

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