Art. 1
In vigore dal 29 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 45, relativo agli istituti della facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'istituto di statistica muta la denominazione in quella di "Istituto di scienze statistiche "Mario De Vergottini""
Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
Cardiochirurgia.
Art. 74. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto il seguente:
Istituto di istologia ed embriologia.
Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organicobiologico ed indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di:
Termodinamica dei processi irreversibili.
Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di:
Termodinamica dei processi irreversibili.
Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi sono aggiunti i seguenti:
Didattica della matematica;
Equazioni differenziali;
Topologia algebrica.
Art. 84. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Etologia;
Ecologia;
Microbiologia del suolo;
Giacimenti minerari.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Etologia ed ecologia animale" è soppresso.
Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Etologia;
Ecologia;
Microbiologia del suolo.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "etologia ed ecologia animale" è soppresso.
Art. 104. - Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto il seguente comma:
"Possono inoltre essere scelti tutti gli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, non in comune ai due corsi di laurea".
Gli articoli 108, 109, 110 relativi agli esami di laurea in farmacia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 108. - Gli esami di laurea sono preceduti da prove pratiche e da un colloquio su argomenti di carattere professionale.
Art. 109. - Per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve presentare una dissertazione scritta, sia d'indole sperimentale che teorica, su argomento appropriato al carattere scientifico e professionale della facoltà.
Art. 110. - L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica della dissertazione scritta.
Art. 112. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
Chimica clinica;
Tossicologia e controllo degli inquinamenti;
Farmaci chemioterapici;
Farmacologia applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 51. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1061#art-1