Art. 1

In vigore dal 29 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 45, relativo agli istituti della facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'istituto di statistica muta la denominazione in quella di "Istituto di scienze statistiche "Mario De Vergottini"" Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: Cardiochirurgia. Art. 74. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto il seguente: Istituto di istologia ed embriologia. Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organicobiologico ed indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di: Termodinamica dei processi irreversibili. Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di: Termodinamica dei processi irreversibili. Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi sono aggiunti i seguenti: Didattica della matematica; Equazioni differenziali; Topologia algebrica. Art. 84. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Etologia; Ecologia; Microbiologia del suolo; Giacimenti minerari. Nello stesso elenco l'insegnamento di "Etologia ed ecologia animale" è soppresso. Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Etologia; Ecologia; Microbiologia del suolo. Nello stesso elenco l'insegnamento di "etologia ed ecologia animale" è soppresso. Art. 104. - Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto il seguente comma: "Possono inoltre essere scelti tutti gli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, non in comune ai due corsi di laurea". Gli articoli 108, 109, 110 relativi agli esami di laurea in farmacia sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 108. - Gli esami di laurea sono preceduti da prove pratiche e da un colloquio su argomenti di carattere professionale. Art. 109. - Per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve presentare una dissertazione scritta, sia d'indole sperimentale che teorica, su argomento appropriato al carattere scientifico e professionale della facoltà. Art. 110. - L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica della dissertazione scritta. Art. 112. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti: Chimica clinica; Tossicologia e controllo degli inquinamenti; Farmaci chemioterapici; Farmacologia applicata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 51. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1061#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo