Art. 1
In vigore dal 27 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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La tabella XXVII-bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificata nel senso che sono soppressi gli asterischi degli insegnamenti fondamentali di "Chimica organica I" e "Chimica organica II".
Inoltre, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e a seguito del primo comma è aggiunto il seguente:
"Nelle facoltà di farmacia che conferiscono la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e nelle quali un posto di professore di ruolo sia ricoperto da un professore di chimica organica, uno dei due insegnamenti di chimica organica (Chimica organica I oppure chimica organica II) è indipendente da quello del corso di laurea in chimica nella facoltà di scienze. Viene lasciata al consiglio della facoltà di farmacia la decisione circa l'autonomia dell'uno o dell'altro dei due insegnamenti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1059#art-1