Art. 1

In vigore dal 16 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 359, relativo alle materie di insegnamento della scuola di specializzazione in endocrinologia è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 359. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed embriologia degli organi endocrini; 2) Fisiologia endocrina; 3) Biochimica endocrina; 4) Anatomia patologica delle ghiandole endocrine; 5) Semeiotica e diagnostica endocrine. 2° Anno: 1) Anatomia patologica delle malattie endocrine; 2) Semeiotica e diagnostica endocrine; 3) Eredopatologia endocrina; 4) Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie. 3° Anno: 1) Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie; 2) Terapia delle malattie endocrine. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 15. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1032#art-1

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