Art. 1
In vigore dal 15 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e, successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:
Storia delle dottrine politiche.
L'art. 286 relativo alla scuola di perfezionamento in diritto amministrativo e scienze dell'amministrazione viene soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 286. - Il corso degli studi ha la durata di due anni, al termine del quale viene rilasciato un diploma di perfezionamento in diritto amministrativo e scienze dell'amministrazione. Il numero massimo degli iscritti è di ottanta per ogni anno di corso. La frequenza è obbligatoria.
L'art. 291 è modificato nel senso che il 2° comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Esso dovrà comprendere per il 1° anno cinque materie fondamentali ed una complementare; e per il secondo anno quattro materie fondamentali ed una complementare".
Art. 309. - All'elenco degli insegnamenti complementari della scuola di perfezionamento in diritto civile è aggiunto quello di:
Diritto fallimentare.
Gli articoli 329 e 330 relativi al corso di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 329. - Il richiedente l'ammissione alla scuola dovrà proporsi un proprio piano biennale di studi redatto conformemente alle proprie finalità comprendente dieci dei sopraelencati insegnamenti, il quale sia stato approvato dal collegio dei professori ufficiali delle materie corrispondenti alle cattedre dello Istituto.
Art. 330. - La frequenza biennale alla scuola di perfezionamento, il superamento di cinque esami in ciascun anno di corso, o di un colloquio finale di cultura generale, nonché la discussione di una tesi scritta su argomento assegnato dai docenti, daranno diritto al rilascio di un diploma di perfezionamento. La tesi deve mirare a risolvere e a contribuire a risolvere con contributi personali, una questione di rilevante interesse relativo ad uno dei campi di insegnamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 11. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1027#art-1