Art. 1

In vigore dal 15 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 30. - Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è costituito l'istituto di fisica. Tale istituto ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nella disciplina di sua pertinenza. Con apposita deliberazione del consiglio di facoltà sarà provveduto annualmente al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso l'istituto. L'istituto è retto da un direttore che è responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Il direttore dello istituto è nominato dal rettore su proposta del consiglio di facoltà, che lo presceglie tra i professori della facoltà. La nomina è triennale per i professori di ruolo e annuale per i professori incaricati. L'istituto potrà eventualmente disporre, secondo le modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità, nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da Ministeri, enti pubblici o privati italiani e stranieri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 12. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1025#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo