Art. 1
In vigore dal 15 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Art. 30. - Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è costituito l'istituto di fisica.
Tale istituto ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nella disciplina di sua pertinenza.
Con apposita deliberazione del consiglio di facoltà sarà provveduto annualmente al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso l'istituto.
L'istituto è retto da un direttore che è responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Il direttore dello istituto è nominato dal rettore su proposta del consiglio di facoltà, che lo presceglie tra i professori della facoltà.
La nomina è triennale per i professori di ruolo e annuale per i professori incaricati.
L'istituto potrà eventualmente disporre, secondo le modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità, nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da Ministeri, enti pubblici o privati italiani e stranieri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 12. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1025#art-1