Art. 1
In vigore dal 14 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 62. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: "Sociologia della conoscenza".
Art. 90. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura vengono soppressi gli insegnamenti di "Lingua francese" e di "Applicazioni di geometria descrittiva" e vengono aggiunti i seguenti:
Costruzioni metalliche;
Progettazione navale.
Art. 91, relativo alle modalità di esami è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e geometria analitica, storia dell'architettura, urbanistica comportano ciascuno due esami; l'insegnamento biennale di tecnologia dell'architettura comporta un solo esame; l'insegnamento di composizione architettonica comporta quattro esami più uno facoltativo".
Nell'art. 95, relativo alle disposizioni sulla prova estemporanea individuale attinente al calcolo strutturale viene soppresso il secondo comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 4. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1017#art-1