Art. 1
In vigore dal 14 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 73. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia delle lingue dell'Italia preromana;
Storia dell'arte dell'Estremo oriente;
Storia e geografia dell'Asia orientale;
Storia della filologia classica;
Filologia italiana;
Geografia storica dell'antichità;
Letterature francofone.
Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Poetica e retorica;
Sociologia dell'arte;
Teoria dell'informazione;
Semiotica;
Metodologia delle scienze umane;
Storia del pensiero scientifico;
Teoria dei modelli;
Assiomatica e teoria degli insiemi;
Filologia italiana;
Geografia storica dell'antichità;
Letterature francofone.
Art. 79. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:
Filologia italiana;
Geografia storica dell'antichità;
Letterature francofone.
Art. 84. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, sono aggiunti i seguenti:
Semiotica;
Sociologia delle arti;
Psicologia delle arti;
Antropogeografia;
Progettazione ambientale;
Storia dell'arte contemporanea;
Metodologia della progettazione;
Economia urbana;
Teoria e storia degli oggetti tecnici;
Diritto d'autore;
Sistemi grafici;
Iconografia teatrale;
Filosofia della musica.
Art. 96. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia vengono aggiunti i seguenti:
Chirurgia sperimentale;
Chirurgia vascolare;
Chirurgia maxillo-facciale;
Neuropsicofarmacologia;
Ottica fisiopatologica;
Fisiopatologia del dolore;
Dietoterapia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 112. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1014#art-1