Art. 1

In vigore dal 13 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940 n. 1905, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 19, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dell'istituto di scienze sociali annesso alla facoltà di scienze politiche. Istituto di scienze sociali Art. 20. - È costituito l'istituto di scienze sociali della facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina. Art. 21. - Sono compiti dell'istituto organizzare e gestire la biblioteca della facoltà, promuovere e realizzare, di concerto con la facoltà, iniziative culturali, anche mediante pubblicazioni, per contribuire al progresso delle scienze sociali. Art. 22. - L'istituto è unico e si articola nelle seguenti sezioni: a) Scienze economiche, b) Scienze giuridiche, c) Scienze storiche, d) Scienze sociologiche, e) Lingue straniere. Art. 23. - L'attività e il funzionamento di ciascuna sezione sono coordinati da un professore designato dal consiglio di facoltà. Art. 24. - Un comitato tecnico, composto da cinque professori designati ai sensi dell'articolo precedente, attende allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 21 e all'organizzazione generale dell'istituto, predispone i programmi di sviluppo della biblioteca e regola e coordina l'attività di ricerca nell'ambito dell'istituto. Art. 25. - Su proposta del consiglio di facoltà, il rettore nomina un direttore dell'istituto per la durata di anni tre, il quale svolge le sue funzioni sulla base delle determinazioni del comitato tecnico assumendo, ove occorra, le decisioni necessarie per assicurare il regolare funzionamento dell'istituto. Spetta, inoltre, al direttore di provvedere alla destinazione e all'amministrazione dei fondi dell'istituto, alla conservazione del patrimonio e alla direzione interna del personale. Art. 26. - Il personale amministrativo e ausiliario dell'istituto è fornito dall'amministrazione universitaria. Un capo ufficio è responsabile dei servizi amministrativi e contabili nei confronti del direttore dell'istituto. Art. 27. - Il comitato tecnico, anche su proposta del direttore dell'istituto può chiamare a collaborare allo svolgimento dell'attività culturale dell'istituto, borsisti, laureati entro il quinquennio e studenti della facoltà di scienze politiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 111. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1012#art-1

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