Art. 1

In vigore dal 14 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 343 del 1 aprile 1967, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino; Visto il verbale, in data 30 ottobre 1971, della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della predetta facoltà alla cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova, a decorrere dal 1 novembre 1972; Visto il verbale, in data 3 dicembre 1971, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento; Visti i verbali, in data 27 maggio e 19 ottobre 1971, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonché il senato accademico della Università di Genova hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dal 1 novembre 1972, il posto di assistente di ruolo, assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 343 del 1 aprile 1967, citato nelle premesse del presente decreto, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino, è trasferito alla cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 59. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-30;949#art-1

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