Art. 1

In vigore dal 20 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Storia dell'arte bizantina e dell'Europa orientale; Storia dell'arte dell'Europa settentrionale (Fiandre, Olanda, Francia, Germania e paesi danubiani); Storia dell'arte della penisola iberica; Storia dell'architettura;. Archeologia medioevale; Storia della tradizione classica nell'arte europea; Sociologia dell'arte; Etnomusicologia; Musicologia comparata; Paleografia musicale; Storia della critica musicale; Storia dello spettacolo; Storia contemporanea; Storia del mondo islamico; Storia dei paesi afro-asiatici; Storia dell'agricoltura; Storia delle istituzioni politiche; Sociologia. Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia della pedagogia; Tecnologie educative e didattiche; Psicologia dell'età evolutiva; Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche sono aggiunti i seguenti: Chimica dei composti eterociclici; Chimica analitica clinica; Elementi di fisiopatologia; Impianti per laboratori galenici; Zoologia e parassitologia; Calcoli statistici applicati alla biologia; Farmacologia molecolare; Farmacologia applicata. Gli articoli da 96 a 109 relativi alla scuola per l'assistenza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 96. - Nella facoltà di giurisprudenza con corso di laurea in scienze politiche dell'Università di Siena è istituita una "Scuola per assistenti sociali". La scuola ha per fine la formazione professionale di assistenti sociali attraverso insegnamenti teorici e professionali integrati da un sistema permanente di seminari interdisciplinari di studio, da tirocini e da esercitazioni. La scuola conferisce il diploma di assistente sociale. Art. 97. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di maturità classica, o scientifica, o di abilitazione degli istituti magistrali o di istituti secondari superiori ordinati su non meno di cinque anni di corso. Art. 98. - La scuola gode di autonomia agli effetti didattici. Art. 99. - il consiglio della scuola è composto dal preside della facoltà di giurisprudenza, dal direttore della scuola e dai docenti della scuola che siano incaricati dell'insegnamento delle discipline previste dal piano di studi. Il consiglio: a) delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relative alla scuola; b) propone al rettore il direttore della scuola da scegliersi fra i docenti di ruolo dei corsi di giurisprudenza e di scienze politiche. Art. 100. - Il direttore è nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola, dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola. Egli presiede il consiglio dei professori della scuola e lo convoca ogni qual volta lo ritenga necessario e quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti il medesimo. Art. 101. - I docenti sono proposti dal consiglio della scuola alla facoltà di giurisprudenza che provvede a sua volta a proporli al senato accademico ed al consiglio di amministrazione dell'università. I docenti degli insegnamenti professionali svolgono anche l'attività di coordinamento e di assistenza i seminari, ai tirocini, ed alle esercitazioni professionali. Art. 102. - Il corso di studio per il conseguimento del titolo di assistente sociale ha la durata di tre anni. Lo svolgimento delle lezioni e degli esami è regolato dal calendario accademico. Art. 103. - Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti: 1) Istituzioni di servizio sociale; 2) Metodologia del servizio sociale; 3) Servizio sociale e politica sociale; 4) Amministrazione e organizzazione dei servizi sociali; 5) Metodologia della ricerca sociale; 6) Sociologia e antropologia culturale; 7) Psicologia; 8) Psicologia differenziale ed applicata; 9) Psicologia sociale; 10) Elementi di diritto pubblico (semestrale); 11) Elementi di diritto privato (semestrale); 12) Legislazione sociale; 13) Economia politica e politica economica; 14) Statistica; 15) Elementi di biologia e fisiologia; 16) Igiene e medicina sociale. Lo studente deve scegliersi altri quattro insegnamenti tra quelli annualmente indicati dal consiglio della scuola nell'ambito di quelli della facoltà di giurisprudenza e delle altre facoltà dell'Università di Siena. I seminari interdisciplinari di studio sono svolti nei primi due anni di corso e lo studente deve seguirne uno per ogni anno; la durata media è di 5 mesi. I tirocini sono svolti nel secondo e terzo anno di corso e lo studente dove svolgerne uno per anno, la durata media è di un anno accademico. Le esercitazioni professionali si svolgono nell'ambito di singoli insegnamenti e tra gruppi interdisciplinari. Art. 104. - Per essere ammessi agli esami lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza alle lezioni e aver svolto con esito positivo sia i seminari che i tirocini. Per conseguire il diploma lo studente deve presentare una dissertazione scritta (ricerca o contributo dello studente) o sostenere un colloquio dopo il superamento di tutti gli esami. Art. 105. - La scuola potrà avere un regolamento interno. Art. 106. - Le tasse e soprattasse per la scuola sono fissate nel modo seguente: la tassa per l'iscrizione ai corsi è fissata in lire 30.000 per ogni anno; la tassa di diploma è fissata in L. 6.000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Gli eventuali contributi sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio della scuola. Art. 107. - Gli studenti partecipano alla vita della scuola e beneficiano dell'assistenza universitaria secondo le norme in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 71. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-28;965#art-1

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