Art. 1
In vigore dal 20 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'arte bizantina e dell'Europa orientale;
Storia dell'arte dell'Europa settentrionale (Fiandre, Olanda, Francia, Germania e paesi danubiani);
Storia dell'arte della penisola iberica;
Storia dell'architettura;.
Archeologia medioevale;
Storia della tradizione classica nell'arte europea;
Sociologia dell'arte;
Etnomusicologia;
Musicologia comparata;
Paleografia musicale;
Storia della critica musicale;
Storia dello spettacolo;
Storia contemporanea;
Storia del mondo islamico;
Storia dei paesi afro-asiatici;
Storia dell'agricoltura;
Storia delle istituzioni politiche;
Sociologia.
Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia della pedagogia;
Tecnologie educative e didattiche;
Psicologia dell'età evolutiva;
Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
Chimica dei composti eterociclici;
Chimica analitica clinica;
Elementi di fisiopatologia;
Impianti per laboratori galenici;
Zoologia e parassitologia;
Calcoli statistici applicati alla biologia;
Farmacologia molecolare;
Farmacologia applicata.
Gli articoli da 96 a 109 relativi alla scuola per l'assistenza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 96. - Nella facoltà di giurisprudenza con corso di laurea in scienze politiche dell'Università di Siena è istituita una "Scuola per assistenti sociali".
La scuola ha per fine la formazione professionale di assistenti sociali attraverso insegnamenti teorici e professionali integrati da un sistema permanente di seminari interdisciplinari di studio, da tirocini e da esercitazioni.
La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.
Art. 97. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di maturità classica, o scientifica, o di abilitazione degli istituti magistrali o di istituti secondari superiori ordinati su non meno di cinque anni di corso.
Art. 98. - La scuola gode di autonomia agli effetti didattici.
Art. 99. - il consiglio della scuola è composto dal preside della facoltà di giurisprudenza, dal direttore della scuola e dai docenti della scuola che siano incaricati dell'insegnamento delle discipline previste dal piano di studi.
Il consiglio:
a) delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relative alla scuola;
b) propone al rettore il direttore della scuola da scegliersi fra i docenti di ruolo dei corsi di giurisprudenza e di scienze politiche.
Art. 100. - Il direttore è nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola. Egli presiede il consiglio dei professori della scuola e lo convoca ogni qual volta lo ritenga necessario e quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti il medesimo.
Art. 101. - I docenti sono proposti dal consiglio della scuola alla facoltà di giurisprudenza che provvede a sua volta a proporli al senato accademico ed al consiglio di amministrazione dell'università.
I docenti degli insegnamenti professionali svolgono anche l'attività di coordinamento e di assistenza i seminari, ai tirocini, ed alle esercitazioni professionali.
Art. 102. - Il corso di studio per il conseguimento del titolo di assistente sociale ha la durata di tre anni.
Lo svolgimento delle lezioni e degli esami è regolato dal calendario accademico.
Art. 103. - Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:
1) Istituzioni di servizio sociale;
2) Metodologia del servizio sociale;
3) Servizio sociale e politica sociale;
4) Amministrazione e organizzazione dei servizi sociali;
5) Metodologia della ricerca sociale;
6) Sociologia e antropologia culturale;
7) Psicologia;
8) Psicologia differenziale ed applicata;
9) Psicologia sociale;
10) Elementi di diritto pubblico (semestrale);
11) Elementi di diritto privato (semestrale);
12) Legislazione sociale;
13) Economia politica e politica economica;
14) Statistica;
15) Elementi di biologia e fisiologia;
16) Igiene e medicina sociale.
Lo studente deve scegliersi altri quattro insegnamenti tra quelli annualmente indicati dal consiglio della scuola nell'ambito di quelli della facoltà di giurisprudenza e delle altre facoltà dell'Università di Siena.
I seminari interdisciplinari di studio sono svolti nei primi due anni di corso e lo studente deve seguirne uno per ogni anno; la durata media è di 5 mesi.
I tirocini sono svolti nel secondo e terzo anno di corso e lo studente dove svolgerne uno per anno, la durata media è di un anno accademico.
Le esercitazioni professionali si svolgono nell'ambito di singoli insegnamenti e tra gruppi interdisciplinari.
Art. 104. - Per essere ammessi agli esami lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza alle lezioni e aver svolto con esito positivo sia i seminari che i tirocini.
Per conseguire il diploma lo studente deve presentare una dissertazione scritta (ricerca o contributo dello studente) o sostenere un colloquio dopo il superamento di tutti gli esami.
Art. 105. - La scuola potrà avere un regolamento interno.
Art. 106. - Le tasse e soprattasse per la scuola sono fissate nel modo seguente:
la tassa per l'iscrizione ai corsi è fissata in lire 30.000 per ogni anno;
la tassa di diploma è fissata in L. 6.000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Gli eventuali contributi sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio della scuola.
Art. 107. - Gli studenti partecipano alla vita della scuola e beneficiano dell'assistenza universitaria secondo le norme in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 71. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-28;965#art-1