Art. 1
In vigore dal 1 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli; studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 49. - All'elenco degli insegnamenti opzionali della scuola di perfezionamento in diritto civile, sono aggiunti i seguenti:
1) Elementi di volontaria giurisdizione (2° anno);
2) Legislazione notarile (2° anno);
3) Diritto di famiglia (1° anno);
4) Diritto delle assicurazioni (1° anno);
5) Diritto di autore (1° anno).
Nello stesso articolo l'insegnamento di "Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni" (2° anno), muta denominazione in quella di: "Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali" (2° anno).
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 6. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-28;892#art-1