Art. 1

In vigore dal 18 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 152. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in malattie dell'apparato cardiovascolare, di nuova istituzione. Dopo l'art. 189 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Malattie dell'apparato cardiovascolare". Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare Art. 190. - Titolo di iscrizione: laurea in medicina e chirurgia. Numero massimo di iscritti: Otto per ogni anno di corso (totale ventiquattro). Frequenza: obbligatoria per l'intero anno accademico. Vacanze: conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto). Esami: gli esami di profitto, teorici e pratici, saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre). Alla fine del 3° anno, dopo avere superato tutti gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere gli esami di diploma, consistenti nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di patologia o di fisiopatologia o clinica cardiologica, la cui scelta sia stata concordata fra diplomando e direttore della scuola durante il 2° anno. La dissertazione, previamente approvata dal direttore, dovrà essere depositata presso la segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame. I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al 2°, esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi ulteriori prove. Art. 191. - Materie di insegnamento: 1° Anno: 1) Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare; 2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; 3) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale); 4) Patologia cardiovascolare (biennale) 5) Semeiologia fisica (biennale); 6) Semeiologia strumentale (biennale); 7) Microbiologia (facoltativa). 2° Anno: 1) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale); 2) Patologia cardiovascolare (biennale); 3) Semeiologia fisica (biennale); 4) Semeiologia strumentale (biennale); 5) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale); 6) Radiologia; 7) Farmacologia; 8) Clinica e terapia (biennale). 3° Anno: 1) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale); 2) Clinica e terapia (biennale); 3) Chirurgia dell'apparato cardiovascolare; 4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativa); 5) Statistica (facoltativa). Durante il corso degli studi, oltre i corsi di lezioni, vengono tenute, al letto dell'ammalato, esercitazioni di semeiotica clinica, di diagnostica differenziale o di terapia, mentre nei laboratori si svolgono esercitazioni teorico-pratiche di elettrocardiografia, di radiologia, e di, fisiopatologia clinica e sperimentale, di anatomia ed istologia patologica. L'ammissione avviene in base ai titoli di studio e successivamente in seguito ad una prova scritta di esame. Gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso l'istituto della data del concorso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1972 Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 42. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-28;835#art-1

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