Art. 1
In vigore dal 18 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Patologia ostetrica e ginecologica;
Medicina del traffico;
Fisica sanitaria;
Fisiopatologia cardiorespiratoria;
Malattie tropicali e subtropicali;
Chirurgia vascolare;
Terapia medica sistematica;
Gastro-enterologia;
Neuro-psichiatria geriatrica;
Medicina psicosomatica;
Chirurgia riparatrice della mano;
Patologia dell'apparato locomotore;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Chirurgia toracica;
Fisiopatologia chirurgica.
Art. 77. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
Chimica clinica;
Elementi di statistica;
Elementi di fisiopatologia;
Chemioterapia;
Farmacognosia;
Farmacologia endocrina;
Farmacologia applicata;
Tossicologia.
Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
Chimica clinica;
Elementi di statistica;
Elementi di fisiopatologia;
Chemioterapia;
Farmacologia endocrina;
Farmacologia applicata.
Gli articoli 271 e 275 relativi alla "Scuola di paleografia e filologia musicale" (scuola diretta a fini speciali) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 271. - Il direttore della scuola è un professore di ruolo dell'Università di Pavia, eletto ogni tre anni dal consiglio dalla scuola, di cui al successivo articolo.
Art. 275. - Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa, indicati nel presente statuto, e vengono impartiti da professori di ruolo della scuola stessa e da professori incaricati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 39. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-28;834#art-1