Art. 1
In vigore dal 18 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Civiltà egea;
Storia del teatro;
Storia del cinema;
Storia dell'arte veneta;
Storia della scienza;
Filosofia della storia;
Metodologia delle scienze del comportamento;
Storia della psicologia;
Linguistica generale.
Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Civiltà egea;
Storia del teatro;
Storia del cinema;
Storia dell'arte veneta;
Storia della scienza;
Filosofia della storia;
Metodologia delle scienze del comportamento;
Storia della psicologia;
Linguistica generale.
Dopo l'art. 42 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il seguente articolo relativo alla creazione degli istituti annessi alla facoltà di lingue e letterature straniere.
Art. 43. - Presso la facoltà di lingue e letterature con annesso laboratorio linguistico.
Art. 57. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Chirurgia toracica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 40. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-28;833#art-1