Titolo I
Art. 4
AbrogatoForma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.
In vigore dal 1 gen 2027
La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore.
Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.
La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-4