Art. 9

Abrogato

Sanzioni

In vigore dal 1 gen 2027
1. Chi esercita un' attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100. 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;641#art-9

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