Art. 13 bis

Abrogato

Esenzioni

In vigore dal 1 gen 2027
1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. 1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;641#art-13-bis

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