Capo IV
Art. 46
AbrogatoNorme abrogate
In vigore dal 1 gen 2027
A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell' sono abrogati:
l'art. 48 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021; gli articoli 100 e 101 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560; l' del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; gli del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516; l' del regio decreto-legge 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840; le lettere b) del secondo comma e d) del terzo comma dell', la lettera c) del primo comma dell', le lettere c) e d) del primo comma dell' della legge 8 marzo 1943, n. 153; l' del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514; l', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203; l' della legge 5 gennaio 1956, n. 1; gli del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ed ogni altra disposizione contraria e comunque incompatibile col presente decreto.
Dalla stessa data è soppressa la competenza di merito della commissione centrale prevista da particolari disposizioni di legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;636#art-46