Titolo SETTIMO

Art. 85

Abrogato

Applicazione delle detrazioni

In vigore dal 1 gen 2027
L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'articolo precedente è ammesso in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa. La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per cento dell'importo da versare. Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in ciascun mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, indipendentemente dal detto limite, dall'importo da versare a norma del primo comma dell' per l'anno solare in cui è compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di detrazione. Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma dell' e dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-85

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