Art. 70 bis

Abrogato

Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA

In vigore dal 1 gen 2027
1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all', possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA". 2. Non possono partecipare a un gruppo IVA: a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero; b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse; c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all', comma 3, terzo periodo; d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-70-bis

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