Titolo PRIMO
Art. 15
AbrogatoEsclusioni dal computo della base imponibile
In vigore dal 1 gen 2027
Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di
penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate;
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia
stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul
valore aggiunto.
Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-15