Art. 1
In vigore dal 31 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto 11 decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, ottantasette nuovi posti di professore di ruolo, istituiti, per l'anno accademico 1967-68, con l' della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il verbale dell'adunanza dell'8 febbraio 1972, nella quale la facoltà di magistero dell'Università di Perugia ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, per il raddoppiamento della cattedra di geografia venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia;
Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di magistero dell'Università di Perugia è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia, anziché per il raddoppiamento della cattedra di geografia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, loglio n. 7. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-24;883#art-1