Art. 1

In vigore dal 31 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465; Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 18 luglio 1967, con il quale - tra gli altri - è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania; Visto il verbale, in data 19 giugno 1972, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di geologia della predetta facoltà alla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna, a decorrere dal 1 novembre 1972; Visto il verbale, in data 21 giugno 1972, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento; Visti i verbali, in data 19 luglio e 6 giugno 1972, con i quali il senato accademico nonché il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dal 1 novembre 1972, il posto di assistente di ruolo, assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 18 luglio 1967, citato nelle premesse del presente decreto, alla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania, è trasferito alla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 3.- VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-23;882#art-1

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