Art. 1
In vigore dal 31 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta là particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'articolo 219 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti, i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di perfezionamento in chimica ad indirizzo didattico presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Corso di perfezionamento in chimica ad indirizzo didattico
Art. 220. - Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene istituito un corso di perfezionamento in chimica ad indirizzo didattico il quale conferisce un attestato di perfezionamento in chimica ad indirizzo didattico.
Il corso ha sede presso l'istituto di chimica fisica dell'Università di Modena.
Art. 221. - Il corso ha lo scopo di condurre gli allievi iscritti ad una approfondita conoscenza dei problemi della didattica chimica e di fornire a questi una esperienza nel campo dell'insegnamento della chimica nelle scuole secondarie.
Il corso ha ancora per scopo l'organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti di materie chimiche nelle scuole secondarie e lo sviluppo di studi sui problemi didattici della chimica sia teorici che applicativi.
Art. 222. - Per l'iscrizione al corso di perfezionamento in chimica ad indirizzo didattico è titolo di ammissione qualunque laurea che, secondo le leggi vigenti, consente l'insegnamento di materia chimica o di cui la chimica, anche nelle sue varie specializzazioni, sia parte, in qualunque tipo di scuola secondaria.
Art. 223. - Gli insegnamenti si svolgeranno presso gli istituti chimici dell'Università di Modena ed hanno la durata di un anno accademico.
Il direttore del corso è nominato di anno in anno dal consiglio di facoltà e può essere confermato.
Art. 224. - La tassa di iscrizione, le sopratasse e i contributi sono fissati in una somma corrispondente alle tasse, sopratasse e contributi a qualsiasi titolo corrisposti da uno studente iscritto al 1° anno di corso di laurea in chimica, salvo i contributi di laboratorio, di seminario e di esercitazioni che vengono fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione sentito il parere della facoltà.
L'integrale somma delle tasse, sopratasse e contributi di laboratorio, di esercitazioni e di seminario di cui sopra corrisposta dagli iscritti al corso costituisce il fondo di cui è dotato il corso stesso per il suo funzionamento. Per questo fondo vengono pure integralmente devoluti i contributi eventuali elargiti da enti e privati a favore del corso.
Art. 225. - Gli insegnamenti impartiti dal corso sono:
Elementi di didattica generale;
Didattica della chimica;
Esercitazioni di didattica della chimica;
Complementi di chimica;
Storia della chimica;
Strumentazione didattica.
Essi consistono in lezioni teoriche, lezioni di seminario e di esercitazioni anche di laboratori da tenere, queste ultime, anche presso le scuole secondarie, previo accordi con il provveditore agli studi. Il corso può mutuare insegnamenti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e, eventualmente, anche di altre facoltà sul parere del consiglio di facoltà.
Art. 226. - Il profitto degli allievi è accertato dagli insegnanti durante il corso e mediante una prova finale di esame al termine del corso.
Art. 227. - L'attestato di cui all'art. 220 verrà rilasciato a cura dell'Università di Modena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 105. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-12;769#art-1