Art. 1
In vigore dal 9 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 27 maggio 1970, n. 382, recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili;
Visti gli ultimi due commi dell'art. 9 della predetta legge concernenti l'assistenza sanitaria a favore dei ciechi civili;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
È approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR - MALAGODI - GASPARI - COPPO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1973
Atti del Governo, registro n. 255, foglio n. 108. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-06;996#art-1