Art. 1

In vigore dal 9 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 27 maggio 1970, n. 382, recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili; Visti gli ultimi due commi dell'art. 9 della predetta legge concernenti l'assistenza sanitaria a favore dei ciechi civili; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: È approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1972 LEONE ANDREOTTI - RUMOR - MALAGODI - GASPARI - COPPO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1973 Atti del Governo, registro n. 255, foglio n. 108. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-06;996#art-1

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