Art. 1
In vigore dal 11 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2081, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 14. - Nell'elenco degli insegnamenti fondamentali è tolta la distinzione triennale dell'insegnamento n. 19.
Pertanto la denominazione resta così fissata:
19) Lingua inglese.
Art. 15, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in discipline nautiche è modificato nel senso che è soppressa la parola in parentesi (biennio) dalla lingua inglese.
Art. 16, relativo agli esami di profitto è modificato nel senso che sono soppresse le seguenti parole: "ad eccezione dell'esame di lingua inglese che deve obbligatoriamente essere sostenuto alla fine di ciascun anno".
Art. 17, relativo alle modalità dell'esame di laurea della facoltà di scienze nautiche, è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema assegnato dal professore della materia e precedentemente approvato dalla facoltà.
La dissertazione, in triplice copia, deve essere depositata in segreteria almeno tre mesi prima della data stabilita per l'esame di laurea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1972.
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 30. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-02;805#art-1