Art. 1

In vigore dal 31 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2230 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1820, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto il seguente: Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna. Art. 57. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Corso di laurea in materie letterarie 1) Etnomusicologia; 2) Storia della musica; 3) Archivistica; 4) Biblioteconomia e bibliografia; 5) Archeologia medioevale; 6) Istituzioni dei paesi di lingua inglese; 7) Storia delle dottrine politiche; 8) Dialettologia ispano-americana; 9) Filosofia del linguaggio; 10) Psicologia del linguaggio; 11) Fonetica generale e sperimentale; 12) Linguistica strutturale; 13) Lingua e letteratura catalana; 14) Geografia umana; 15) Geografia regionale; 16) Geografia politica ed economica; 17) Storia dell'arte greca e romana; 18) Storia del movimento sindacale; 19) Storia della linguistica; 20) Semantica e lessicologia; 21) Filologia slava; 22) Lingua e letteratura giapponese. Art. 58. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: Corso di laurea in pedagogia 1) Etnomusicologia; 2) Metodologia dell'insegnamento della lingua inglese; 3) Metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola; 4) Didattica dell'insegnamento delle lingue moderne; 5) Psicologia del linguaggio; 6) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 7) Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa; 8) Psicologia dell'apprendimento; 9) Storia della scuola e delle istituzioni scolastiche; 10) Psicodiagnostica; 11) Psicologia sperimentale; 12) Pedagogia comparata; 13) Ortopedagogia; 14) Letteratura per l'infanzia; 15) Pedagogia sperimentale. Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Corso di laurea in lingue e letterature straniere 1) Metodologia dell'insegnamento della lingua inglese; 2) Metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola; 3) Filologia inglese; 4) Istituzioni dei paesi di lingua inglese; 5) Dialettologia ispano-americana; 6) Filosofia del linguaggio; 7) Didattica dell'insegnamento delle lingue moderne; 8) Psicologia del linguaggio; 9) Fonetica generale e sperimentale; 10) Linguistica strutturale; 11) Lingua e letteratura catalana; 12) Storia della linguistica; 13) Semantica e lessicologia; 14) Filologia slava; 15) Lingua e letteratura giapponese. Art. 65, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'insegnamento di "Biochimica clinica" muta la denominazione in quella di "Biochimica applicata". Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica è aggiunto il seguente: Strutture algebriche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 108. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-02;768#art-1

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