Art. 1

In vigore dal 21 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 134, 135, 136 relativi alla "Scuola di specializzazione in pediatria" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in clinica pediatrica" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in clinica pediatrica Art. 134. - L'ammissione al corso è per esami e per titoli. La durata del corso è triennale. Il numero degli iscritti è di venticinque per l'intero corso di studi. Art. 135. - L'internato è obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno. L'iscrizione direttamente al 2° anno di corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici. Art. 136. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Clinica pediatrica (triennale); 2) Patologia pediatrica (triennale); 3) Puericultura (biennale); 4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale); 5) Auxologia normale e patologica; 6) Psicologia dell'età evolutiva. 2° Anno: 1) Clinica pediatrica; 2) Patologia pediatrica; 3) Puericultura; 4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica; 5) Terapia pediatrica; 6) Radiologia pediatrica; 7) Malattie infettive dell'infanzia. 3° Anno: 1) Clinica pediatrica; 2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia. Le materie fondamentali sopraelencate saranno integrate a giudizio del consiglio della scuola da almeno tre insegnamenti tra i seguenti: 1) Chirurgia pediatrica; 2) Ortopedia e traumatologia infantile; 3) Odontoiatria; 4) Clinica dermosifilopatica; 5) Clinica oculistica; 6) Clinica otorinolaringoiatrica; 7) Cardiologia; 8) Genetica; ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno. Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico. Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 82. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-02;740#art-1

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