Art. 1

In vigore dal 25 lug 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 380, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il n. 21) e il n. 22) sono abrogati e sostituiti dai seguenti: n. 21) Scuola di specializzazione di otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale. n. 22) Scuola di clinica pediatrica, che conferisce il diploma di specialista in clinica pediatrica. L'art. 381 è modificato nel senso che l'ordinamento della scuola di specializzazione in "ortopedia e traumatologia" è integrato con la seguente norma. Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia Tale internato potrà essere ridotto a non meno di tre mesi all'anno per i medici che prestino regolare servizio in qualità di assistente ordinario, o incaricato, o straordinario presso le cliniche ortopediche universitarie o divisioni ospedaliere. Nello stesso articolo gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in "ostetricia e ginecologia", in "otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale", in "clinica pediatrica" di cui all'art. 381 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia (durata del corso: anni 4) 1° Anno: Elementi di genetica e di eugenica; Anatomia normale ed embrionale dell'apparato genitale femminile; Fisiologia dell'apparato genitale femminile; Endocrinologia fisiologica; Fisiologia ostetrica; Diagnostica ostetrica; Clinica ostetrica e ginecologica. 2° Anno: Tecnica operatoria ostetrica; Diagnostica ginecologica; Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica); Clinica ostetrica e ginecologica. 3° Anno: Anatomia patologica ostetrica e ginecologica; Istologia normale e patologica nel campo della specialità; Puericoltura prenatale; Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico; Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico; Tecnica operatoria ginecologica; Clinica ostetrica e ginecologica; Terapia medica ostetrica e ginecologica. 4° Anno: Puericoltura post-natale e malattie del neonato; Ostetricia e ginecologia forense; Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologica; Clinica ostetrica e ginecologica; Urologia ginecologica; Chirurgia addominale extra-genitale. L'esame di clinica ostetrica e ginecologica viene sostenuto alla fine del quarto anno. Internato obbligatorio, per non meno di nove mesi all'anno, presso la clinica ostetrica e ginecologica. Non sono ammesse - per nessun motivo - abbreviazioni di corso. Il numero complessivo degli iscritti, ai quattro anni di corso è di settantotto. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specialista, sono fissate come segue: tassa di immatricolazione................ L. 5.000 tassa di iscrizione.................. L. 100.000 soprattassa esami.................... L. 7.000 tassa quali fuori corso................. L. 5.000 I contributi sono determinati, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale (durata del corso: anni 3) 1° Anno: Anatomia; Fisiologia; Audiologia (1° anno); Semeiotica otorinolaringoiatrica; Tecnica di laboratorio; Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno); Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; Anestesiologia in otorinolaringoiatria; Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno); Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Audiologia (II anno); Otoneurologia; Foniatria. 3° Anno: Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno); Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Chirurgia plastica; Tracheo-broncoscopia; Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. Il numero massimo complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di trentacinque. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specialista, sono fissate come segue: tassa di immatricolazione................ L. 5.000 tassa di iscrizione.................. L. 100.000 soprattassa esami.................... L. 7.000 tassa quali fuori corso................. L. 5.000 I contributi sono determinati, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in clinica pediatrica (durata del corso: anni 3) 1° Anno: Clinica pediatrica (triennale); Patologia pediatrica (biennale); Puericoltura (biennale); Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale); Auxologia normale e patologica; Psicologia dell'età evolutiva. 2° Anno: Clinica pediatrica (triennale); Patologia pediatrica (biennale); Puericoltura (biennale); Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale); Terapia pediatrica; Radiologia pediatrica; Malattie infettive dell'infanzia. 3° Anno: Clinica pediatrica (triennale); Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia. Le materie fondamentali sopraelencate saranno integrate, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti: Chirurgia pediatrica; Odontoiatria; Clinica dermosifilopatica; Clinica oculistica; Clinica otorinolaringoiatrica; Cardiologia; Genetica, ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno; il direttore della scuola inoltre può disporre che si tenga un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico. Internato obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno. L'iscrizione direttamente al 2° anno può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericoltura o che abbiano titoli pediatrici. Numero degli specializzandi, per i tre anni di corso: sessanta. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specialista, sono fissate come segue: tassa di immatricolazione................ L. 5.000 tassa di iscrizione.................. L. 100.000 soprattassa esami.................... L. 7.000 tassa quali fuori corso................. L. 5.000 I contributi sono determinati, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. Nello stesso articolo l'ordinamento della scuola di specializzazione in "psichiatria" è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in venti per l'intero corso di studi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 140. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-02;1175#art-1

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