Art. 3

In vigore dal 13 giu 1973
I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento dell'accademia di cui all'art. 1 sono stabiliti, nella misura indicata nella tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-02;1161#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo