Art. 2
In vigore dal 14 ott 1973
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per i servizi con sezioni per:
cosmetista (biennale);
preparatrice di laboratorio chimico e biologico (triennale);
addetta alla vendita e alla vetrina (triennale);
2. Scuola professionale per l'arte applicata con sezione per:
disegnatrice pubblicitaria (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1285#art-2