Art. 2

In vigore dal 14 ott 1973
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per i servizi con sezioni per: cosmetista (biennale); preparatrice di laboratorio chimico e biologico (triennale); addetta alla vendita e alla vetrina (triennale); 2. Scuola professionale per l'arte applicata con sezione per: disegnatrice pubblicitaria (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1285#art-2

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