Art. 3

In vigore dal 14 ott 1973
Presso l'istituto potranno essere istituiti: a) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; d) Corsi preparatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1277#art-3

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