Art. 29
In vigore dal 14 ott 1973
Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione su proposta formulata del preside dello istituto con l'assistenza del collegio dei professori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1273#art-29