Art. 28

In vigore dal 14 ott 1973
La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso. Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1271#art-28

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