Art. 2

In vigore dal 14 ott 1973
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'agricoltura generica con sezioni per: esperto coltivatore (biennale), sezioni n. 5.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1271#art-2

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