Art. 4
In vigore dal 14 ott 1973
Presso l'istituto potranno essere istituiti:
a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
d) corsi preparatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1266#art-4