Art. 13
In vigore dal 14 ott 1973
Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.
La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1266#art-13