Art. 3
In vigore dal 14 ott 1973
L'istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.
L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1265#art-3