Art. 4
In vigore dal 14 ott 1973
Presso l'istituto potranno essere istituiti:
a) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
b) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
d) Corsi preparatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1264#art-4