Art. 11
In vigore dal 14 ott 1973
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente , gli alunni conseguono un attestato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1260#art-11