Art. 21
In vigore dal 14 ott 1973
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.
Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.
In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.
Quando funzionino scuole coordinate a norma dell' del presente decreto, il personale di ruolo, e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1259#art-21