Art. 27
In vigore dal 14 ott 1973
La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di amministrazione.
Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.
In caso di passaggio del convittore da uno ad altro istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1256#art-27