Art. 18

In vigore dal 14 ott 1973
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti e di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonché tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare a concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni. Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1242#art-18

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