Art. 14
In vigore dal 14 ott 1973
L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'amministrazione provinciale;
un rappresentante del comune;
un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1241#art-14