Art. 2
In vigore dal 14 ott 1973
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per la meccanica navale con sezione per: meccanico navale (triennale);
2. Scuola professionale per la gente di mare con sezioni per:
padrone marittimo al traffico e alla pesca (triennale);
radiotelegrafista di bordo (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1235#art-2