Art. 2

In vigore dal 14 ott 1973
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per la meccanica navale con sezione per: meccanico navale (triennale); 2. Scuola professionale per la gente di mare con sezioni per: padrone marittimo al traffico e alla pesca (triennale); radiotelegrafista di bordo (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1235#art-2

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