Art. 22

In vigore dal 14 ott 1973
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 65.000.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i contributi degli alunni; 5) con i proventi dei laboratori e delle officine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1234#art-22

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