Art. 2
In vigore dal 14 ott 1973
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezione per:
congegnatore meccanico (triennale);
2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per:
montatore e riparatore di apparecchi radio e televisivi (triennale);
elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale) n. 2 sezioni;
3. Scuola professionale per l'industria chimica con sezione per: operatore chimico (triennale);
4. Scuola professionale per l'industria edile con sezione per:
assistente edile (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1233#art-2