Art. 2

In vigore dal 14 ott 1973
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezione per: congegnatore meccanico (triennale); 2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per: montatore e riparatore di apparecchi radio e televisivi (triennale); elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale) n. 2 sezioni; 3. Scuola professionale per l'industria chimica con sezione per: operatore chimico (triennale); 4. Scuola professionale per l'industria edile con sezione per: assistente edile (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1233#art-2

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