Art. 2
In vigore dal 14 ott 1973
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo, all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:
congegnatore meccanico (triennale) n. 3 sezioni;
meccanico riparatore di automezzi (triennale);
2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per:
elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1232#art-2