Art. 18

In vigore dal 14 ott 1973
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonché tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso, per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1216#art-18

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